Art. 35
In vigore dal 31 lug 1962
Indipendentemente dal mantenimento nei conti speciali delle somme necessarie all'esecuzione dei pagamenti diretti da parte del Fondo, il finanziamento di ogni progetto dà luogo o alla costituzione di provvista in conformità con lo scadenzario dei pagamenti, o al rimborso delle spese effettuate. La Convenzione di finanziamento determina le modalità della procedura adottata in ciascun caso.
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