Art. 2

Al regolamento n. 7 sopra indicato è aggiunto l'articolo 51 bis redatto nel modo seguente:

In vigore dal 31 lug 1962
Articolo 51 bis Qualora l'Ordinatore principale venga a conoscenza di ritardi nello svolgimento delle procedure relative ai progetti finanziati dal Fondo, egli prende ogni contatto utile con l'Ordinatore locale al fine di ovviare a tale situazione. Se, per una ragione qualsiasi, quando delle prestazioni siano state effettuate, un ritardo prolungato nella liquidazione, nell'emissione dell'ordine o nel pagamento nonchè nell'esecuzione dei trasferimenti comporti difficoltà che possono compromettere la completa esecuzione dell'appalto o contratto, l'Ordinatore principale può adottare tutte le misure atte a superare tale difficoltà, ad ovviare, ove occorra, alle conseguenze finanziarie della situazione creatasi e, più generalmente, a rendere possibile, nelle migliori condizioni economiche, il compimento del progetto o dei progetti. La Commissione notifica, nel termine più breve, tali misure all'Ordinatore locale ; se dei pagamenti sono effettuati dalla Commissione direttamente all'appaltatore, la Comunità Economica Europea si trova surrogata di pieno diritto nei crediti corrispondenti di quest'ultimo nei confronti delle autorità locali.
Storico versioni

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