Art. 6

In vigore dal 4 apr 1962
1. Gli importi delle risorse assegnate al Fondo, che devono consentire a questo di far fronte alle spese sopra definite, sono fissati ogni anno dal Consiglio secondo la procedura relativa al bilancio. 2. Gli importi fissati annualmente possono essere aumentati con decisione del Consiglio che delibera secondo la procedura di cui al paragrafo 1.
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