Art. 5
In vigore dal 4 apr 1962
1. Per quanto riguarda le spese imputabili al Fondo a norma dell', paragrafo 1, lettere a), b) e c), il contributo del Fondo è fissato, per i primi tre anni, a un sesto per il 1962/1963, a due sesti per il 1963/1964 e a tre sesti per il 1964/1965.
A decorrere dal 1º luglio 1965 e sino al termine del periodo transitorio, i contributi del Fondo aumentano regolarmente in modo che al termine di detto periodo il totale delle spese imputabili al Fondo sia da questo finanziato. Alla luce dei risultati dell'esame d'insieme di cui all', il Consiglio, prende la decisione necessaria secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43 del Trattato.
2. Il contributo del Fondo alle spese ad esso imputabili a norma dell', paragrafo 1, lettera d) deve rappresentare, per quanto possibile, un terzo dell'ammontare fissato in applicazione del paragrafo 1.
Storico versioni
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