Art. 4

In vigore dal 4 apr 1962
Prima della fine del terzo anno, il Consiglio procede, su rapporto della Commissione, ad un esame d'insieme riguardante in particolare l'evoluzione dell'entità delle operazioni del Fondo, la natura delle sue uscite e le condizioni d'imputazione delle stesse, la ripartizione delle sue entrate, nonchè i progressi registrati nell'attuazione della politica agricola comune e specialmente l'orientamento della produzione agricola degli Stati membri, il ravvicinamento dei prezzi e lo sviluppo degli scambi intracomunitari. Tale esame precede le decisioni che debbono essere prese a norma dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 2.
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