Art. 2

In vigore dal 4 apr 1962
1. Il gettito dei prelievi operati sulle importazioni in provenienza dai paesi terzi spetta alla Comunità ed è devoluto a spese comunitarie in modo che le entrate di bilancio della Comunità comprendano detto gettito e, al tempo stesso, tutti gli altri introiti decisi a norma del Trattato e i contributi degli Stati alle condizioni previste dall'articolo 200 del Trattato. Il Consiglio inizia in tempo utile la procedura prevista dall'articolo 201 del Trattato per l'attuazione delle precedenti disposizioni. 2. Poichè nella fase del mercato unico i sistemi di prezzo sono unificati e la politica agricola è comunitaria, gli oneri finanziari che ne derivano incombono alla Comunità. Sono pertanto finanziati dal Fondo: a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi; b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati; c) le azioni comuni decise per raggiungere gli obiettivi definiti nell'articolo 39, paragrafo 1 lettera a) del Trattato, ivi comprese le modifiche di struttura necessarie per il buon funzionamento del mercato comune, senza tuttavia che tali azioni si sostituiscano alle attività della Banca Europea per gli Investimenti e del Fondo sociale europeo. Titolo II : periodo transitorio
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