Art. 3
In vigore dal 4 apr 1962
1. Sono imputabili al Fondo le spese seguenti: a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi calcolate in base al volume delle esportazioni nette e all'aliquota della restituzione dello Stato membro la cui restituzione media è la più bassa, conformemente alle disposizioni stabilite nei regolamenti relativi ai prodotti;
b) gli interventi sul mercato interno con scopo e funzione identici alle restituzioni di cui alla lettera a) ; tale identità viene constatata, su proposta della Commissione, con decisione del Consiglio che delibera all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito;
c) gli altri interventi sul mercato interno, effettuati a norma di disposizioni comunitarie ; le condizioni necessarie perchè le relative spese possano essere imputate al Fondo sono determinate, su proposta della Commissione, dal Consiglio che delibera all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito;
d) le azioni intraprese sulla base di disposizioni comunitarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 39, paragrafo 1, lettera a) del Trattato, ivi comprese le modifiche di struttura rese necessarie dallo sviluppo del mercato comune ; le condizioni necessarie perchè le relative spese possano essere imputate al Fondo sono determinate su proposta della Commissione dal Consiglio che delibera all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito.
2. La Commissione presenta le prime proposte a norma del paragrafo 1, lettere b), c) e d), entro il 30 settembre 1962, onde consentire il finanziamento comunitario delle operazioni previste da tali lettere a decorrere dall'annata 1962/1963.
3. Sin dal primo anno, il Consiglio, su rapporto della Commissione, esamina annualmente le conseguenze sull'orientamento della produzione e sullo sviluppo degli sbocchi del finanziamento comunitario delle restituzioni all'esportazione previste al paragrafo 1, lettera a).
Il Consiglio può modificare i criteri stabiliti per il finanziamento comunitario di tali restituzioni deliberando all'unanimità su domanda di uno Stato membro o della Commissione durante la seconda tappa, e a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione in seguito.
Su rapporto della Commissione il Consiglio esamina ogni anno ugualmente le conseguenze sulla politica agricola comune dei finanziamenti comunitari previsti dal paragrafo 1, lettere b), c) e d).
Storico versioni
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