Art. 8
In vigore dal 4 apr 1962
Alle condizioni previste in ciascuno dei regolamenti relativi ai prodotti, il presente regolamento si applica ai mercati dei cereali, della carne suina, delle uova e del pollame a decorrere dal 1º luglio 1962, al mercato dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 1º novembre 1962, e, se necessario, ad altri mercati a decorrere dalle date che saranno stabilite dal Consiglio.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962
Per il Consiglio
Il Presidente
M. COUVE DE MURVILLE
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