Art. 6
In vigore dal 5 mag 1960
Il raffronto delle offerte e delle domande, salvo l'eccezione di cui all', viene effettuato secondo la seguente procedura:
Gli utilizzatori comunicano all'Agenzia, alle date e per i periodi da essa fissati, le loro domande di fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali.
In possesso di tali domande, l'Agenzia fissa, mediante inviti a presentare offerte e specificando tutti i dati necessari, entro quali date e per quali periodi i produttori della Comunità sono invitati a presentare le loro offerte.
Con la presentazione delle loro offerte, si presume che i produttori abbiano assolto l'obbligo che loro incombe ai sensi dell'articolo 57, paragrafo (2), comma 2 del Trattato. Una volta in possesso di tali offerte, l'Agenzia decide se esercitare o meno, e su quali quantitativi, il suo diritto d'opzione.
L'Agenzia informa gli utilizzatori delle offerte e del numero di domande da essa ricevute, e comunica agli interessati a quali condizioni è possibile soddisfare le loro domande, nonché le modalità di conclusione dei contratti.
Storico versioni
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