Art. 1
In vigore dal 5 mag 1960
A richiesta dell'Agenzia, gli utilizzatori le comunicano, per un periodo determinato conformemente a quanto contemplato nell', le loro previsioni concernenti il fabbisogno di minerali, materie grezze e materie fissili speciali e, sulla base dei contratti gia conclusi, i loro programmi di ricevimento.
Le dichiarazioni specificano i seguenti dati:
1. designazione del prodotto,
2. caratteristiche e composizione chimica e fisica e altri dati pertinenti,
3. quantitativi (in unità del sistema metrico),
4. località di provenienza,
5. uso,
6. frazionamento delle forniture,
7. condizioni di prezzo senza impegno.
Storico versioni
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