Art. 2
In vigore dal 5 mag 1960
A richiesta dell'Agenzia, i produttori le comunicano, per un periodo determinato conformemente a quanto contemplato nell', le loro scorte iniziali, le loro previsioni di produzione e, sulla base dei contratti già conclusi, i loro programmi di consegna.
Le dichiarazioni specificano i seguenti dati:
1. designazione del prodotto,
2. caratteristiche e composizione chimica e fisica e altri dati pertinenti,
3. quantitativi (in unità del sistema metrico),
4. località d'origine,
5. frazionamento delle forniture,
6. condizioni di prezzo senza impegno.
Storico versioni
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