Art. 2

In vigore dal 5 mag 1960
A richiesta dell'Agenzia, i produttori le comunicano, per un periodo determinato conformemente a quanto contemplato nell', le loro scorte iniziali, le loro previsioni di produzione e, sulla base dei contratti già conclusi, i loro programmi di consegna. Le dichiarazioni specificano i seguenti dati: 1. designazione del prodotto, 2. caratteristiche e composizione chimica e fisica e altri dati pertinenti, 3. quantitativi (in unità del sistema metrico), 4. località d'origine, 5. frazionamento delle forniture, 6. condizioni di prezzo senza impegno.
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