Art. 5

In vigore dal 5 mag 1960
Qualora la Commissione constati, in particolare su iniziativa dell'Agenzia, udito il Comitato consultivo, che la situazione del mercato per un determinato prodotto è caratterizzata da un'evidente eccedenza dell'offerta sulla domanda, può invitare l'Agenzia, mediante idonee direttive, ad applicare la seguente procedura semplificata: a) Sulla base dei dati acquisiti mediante le dichiarazioni effettuate in applicazione degli del presente regolamento, l'Agenzia determina, previo parere del Comitato consultivo, le condizioni generali cui debbono conformarsi i contratti di fornitura concernenti tale prodotto. b) Tali condizioni generali vengono portate a conoscenza degli interessati che sono quindi abilitati a negoziare direttamente i contratti. c) I contratti vengono comunicati all'Agenzia e si considerano da essa conclusi, salvo opposizione di quest'ultima, notificata agli interessati entro otto giorni dal ricevimento dei contratti. La procedura prevista al presente articolo non si applica ai contratti di fornitura riguardanti le materie fissili speciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:proc_rules:1960:511:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo