Art. 8

In vigore dal 5 mag 1960
Il presente regolamento entrerà in vigore il 1º giugno 1960 per tutte quelle disposizioni che riguardano i contratti relativi alla fornitura di materie fissili speciali. Per quanto concerne i contratti relativi alla fornitura di minerali e materie grezze, l'applicazione degli verrà differita di sei mesi a decorrere da tale data e avrà effetto dal 1º dicembre 1960. Durante questo periodo i contratti di cui al presente comma rimarranno soggetti all'approvazione preventiva della Commissione, conformemente all'articolo 222 del Trattato. Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1960 Per l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom Il Direttore generale F. SPAAK
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