Art. 4
In vigore dal 5 mag 1960
In possesso del complesso delle dichiarazioni formulate in conformità degli del presente regolamento, l'Agenzia comunica agli utilizzatori e ai produttori della Comunità, mediante circolare, i dati generali e la tendenza del mercato, come pure, se del caso, le possibilità di approvvigionamento e di sbocco nei paesi terzi.
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