Art. 29

In vigore dal 23 feb 1959
La Convenzione di finanziamento è firmata in nome delle parti designate all' dal rappresentante della Commissione, dall'autorità responsabile dell'esecuzione dei lavori e dalle altre autorità designate in applicazione dell' del Regolamento. Essa è ugualmente firmata dai rappresentanti degli organismi la cui responsabilità è impegnata nell'esecuzione, finanziamento e realizzazione dei lavori.
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