Art. 24

In vigore dal 23 feb 1959
I progetti sono esaminati dalla Commissione, che, in linea di massima, fa procedere ad un completamento di istruttoria sul luogo oppure a una perizia estimativa. La Commissione tiene conto sia dell'influenza che il progetto può esercitare sullo sviluppo economico e sociale del paese o territorio, in particolare, sul tenore di vita delle popolazioni locali, sia della garanzia di realizzazione del progetto.
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