Art. 19
In vigore dal 23 feb 1959
Gli ordinativi di pagamento e quelli di restituzione non possono essere emessi se non a favore o a carico delle persone o dei conti designati in applicazione dei precedenti .
TITOLO II — ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
Capitolo 1
Presentazione, istruttoria e approvazione dei progetti
Storico versioni
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