Art. 23

In vigore dal 23 feb 1959
Per ogni paese o territorio, le autorità responsabili forniscono alla Commissione informazioni sufficienti a valutare la situazione economica del paese o territorio, i piani di sviluppo e la loro realizzazione, nonchè la distribuzione dei diversi progetti in tale quadro generale. Questo fascicolo, denominato «fascicolo del paese o territorio» viene compilato dalla Direzione generale competente secondo il modello presentato all'Allegato B del presente Regolamento.
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