Art. 25
La Commissione valuta in particolar modo :
In vigore dal 23 feb 1959
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la gravità e l'urgenza dei bisogni che il progetto mira a soddisfare ;
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gli oneri periodici che risulteranno per il paese o territorio dalla messa in opera dell'attrezzatura progettata e i mezzi di cui questo dispone per fare fronte agli oneri stessi ;
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nel caso di investimenti produttivi, la redditività prevista dell'attrezzatura progettata e, eventualmente, gli sbocchi aperti alle nuove produzioni ;
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il contributo che tale attrezzatura può portare all'aumento del potere d'acquisto della popolazione oltre che alla creazione e mobilizzo del risparmio locale ;
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i mezzi che sono previsti per la realizzazione tecnica, e la loro rispondenza alle condizioni economiche e sociali del paese e territorio ;
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le condizioni in cui si potrebbero realizzare gli investimenti complementari necessari o utili al pieno rendimento dell'attrezzatura prevista ;
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l'importanza probabile degli altri investimenti privati indotti ;
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l'effetto probabile del progetto sull'equilibrio economico generale oltre che sulla bilancia dei pagamenti del paese o territorio ;
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l'influenza del progetto sulle realizzazioni effettuate o previste negli altri paesi e territori e il contributo che esso può portare a uno sviluppo economico concertato e razionale della zona geografica considerata.
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