Art. 28
In vigore dal 23 feb 1959
La Commissione impegna il Fondo nei confronti del paese o territorio con la firma, per ogni progetto, di una Convenzione di finanziamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1959:7:oj#art-28