Art. 32

In vigore dal 23 feb 1959
La Convenzione di finanziamento fissa le condizioni atte ad assicurare l'applicazione dell'articolo 20 del Regolamento. A tal fine essa prevede in particolare l'eliminazione di ogni discriminazione di diritto o di fatto, e delle specifiche di carattere tecnico che potrebbero avere un effetto discriminante.
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