Art. 34
In vigore dal 23 feb 1959
L'ammontare dell'impegno del Fondo viene fissato in via definitiva dopo approvazione dei risultati delle gare e concessione degli appalti. Questo impegno definitivo è notificato ai firmatari della Convenzione di finanziamento a cura del Direttore generale responsabile o di un suo delegato. Viene poi comunicato al Consiglio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ai termini dell' del Regolamento.
Capitolo 3
Messa a disposizione dei fondi
Storico versioni
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