Art. 5
In vigore dal 13 gen 1949
Ai fini del controllo e degli accertamenti contabili ed amministrativi per le operazioni previste dall'articolo precedente, il Ministro per le finanze e il tesoro ha facoltà di inviare propri funzionari presso ciascuna delegazione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 marzo 1947, n. 1884 ha disposto (con l'art. 4) che la modifica ha effetto dal 1 aprile 1945.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-02;480#art-5