Art. 2

In vigore dal 11 giu 1946
Gli utilizzi di cui all'articolo precedente, effettuati successivamente all' 8 settembre 1943 e prima della pubblicazione del presente decreto, s'intendono autorizzati e la regolazione dei relativi finanziamenti bancari in lire, sia per capitale che per interessi ed accessori, avrà luogo nei modi stabiliti nell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-02;480#art-2

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