Art. 2
In vigore dal 11 giu 1946
Gli utilizzi di cui all'articolo precedente, effettuati successivamente all' 8 settembre 1943 e prima della pubblicazione del presente decreto, s'intendono autorizzati e la regolazione dei relativi finanziamenti bancari in lire, sia per capitale che per interessi ed accessori, avrà luogo nei modi stabiliti nell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-02;480#art-2