Art. 1

In vigore dal 11 giu 1946
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262; Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Vista, la legge 9 dicembre 1928, n. 2783; Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per il commercio con l'estero; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . L'utilizzo delle disponibilità in valuta estera appartenenti al Tesoro dello Stato, occorrenti per gli approvvigionamenti del Paese e subordinato alla presentazione, da parte o per il tramite del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri interessati ai vari rami degli approvvigionamenti stessi, di specifica richiesta che quando non sia accompagnata dalla corrispondente copertura in lire deve essere munita della dichiarazione delle competenti ragioniere centrali circa l'impegno della spesa sul bilancio dello Stato. Alla richiesta medesima sarà dato corso con autorizzazione del Ministero del tesoro Portafoglio dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-02;480#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo