Art. 3
In vigore dal 11 giu 1946
Il Ministro per il tesoro provvede, con suoi decreti:
a concedere le garanzie statali eventualmente occorrenti fino alla avvenuta regolazione dei finanziamenti bancari di cui all'articolo precedente;
ad iscrivere in bilancio le variazioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-02;480#art-3