Art. 4
In vigore dal 13 gen 1949
Gli acquisti da parte dello Stato per gli approvvigionamenti di cui all' possono essere affidati dai Ministri per gli affari esteri, per le finanze e il tesoro, e per il commercio con l'estero, con il concerto degli altri Ministri interessati, ad apposite delegazioni da costituirsi presso le rappresentanze italiane all'estero, i cui capi hanno la veste di funzionari delegati.
Le erogazioni delle disponibilità di cui al presente decreto sono regolate dalle norme, in quanto compatibili, di cui agli articoli 54, 55 e 56 del regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, e da quelle altre che il Ministro per le finanze e per il tesoro, di concerto con quello per il commercio con l'estero, può emanare in virtù dell'art. 53 del predetto regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856.
Agli effetti di quanto è previsto nel comma precedente, le disposizioni ivi indicate continuano ad avere vigore oltre il termine stabilito nell' del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 marzo 1947, n. 1884 ha disposto (con l'art. 4) che la modifica ha effetto dal 1 aprile 1945.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-02;480#art-4