Art. 7
In vigore dal 11 giu 1946
Le disposizioni degli si applicano in quanto possibile, anche agli acquisti effettuati prima dell'emanazione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 2 giugno 1946
UMBERTO
DE GASPERI - CORBINO - GRONCHI - GULLO - LOM- BARDI - BRACCI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Conte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 242. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-02;480#art-7