Art. 7

In vigore dal 11 giu 1946
Le provvidenze di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali. Le provincie, i comuni e le istituzioni di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le provvidenze medesime con facoltà di contenerle in misure inferiori a quelle previste. Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli enti di cui sopra per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del precedente comma che può essere compresa fra le spese obbligatorie degli enti locali territoriali ai funi dell'applicazione delle sovrimposte con facoltà di eccedere ai limiti massimi previsti. Il presente articolo si applica pure agli enti parastatali ed in genere a tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli altri enti suindicati, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-29;488#art-7

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