Art. 3
In vigore dal 11 giu 1946
Agli effetti dell'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, nei centri distrutti, semidistrutti o gravemente danneggiati durante le operazioni belliche, si considerano inabitabili anche i locali indisponibili per abitazione perché requisiti da e per conto delle Autorità Alleate e delle Amministrazioni statali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-29;488#art-3