Art. 3

In vigore dal 11 giu 1946
Agli effetti dell'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, nei centri distrutti, semidistrutti o gravemente danneggiati durante le operazioni belliche, si considerano inabitabili anche i locali indisponibili per abitazione perché requisiti da e per conto delle Autorità Alleate e delle Amministrazioni statali.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-29;488#art-3

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Art. 3 Modificazioni delle disposizioni vigenti per la liquidazione della indennita' di carovita e per la concessione dell'indennita' ai dipendenti statali residenti in Comuni distrutti o gravemente danneggiati per eventi bellici. — Testo vigente | Portale Normativo