Art. 6

In vigore dal 11 giu 1946
Le indennità di cui agli del decreto legislativo Luogotenenziale il gennaio 1946, n. 18, graveranno sui capitoli di spesa per la corresponsione degli stipendi e dell'indennità di carovita e saranno pagate sui ruoli di spese fisse e comunque col procedimento inerente al pagamento degli stipendi, paghe e salari, Le spese derivanti dall'applicazione degli del decreto medesimo graveranno sui capitoli per il pagamento delle indennità di missione e gite di servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-29;488#art-6

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