Art. 4

In vigore dal 11 giu 1946
L'indennità, di cui all' del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1948, n. 18, non spetta al personale che nei centri ivi indicati assuma o riassuma servizio dopo il 31 luglio 1947.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-29;488#art-4

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