Art. 5

In vigore dal 11 giu 1946
"Le provvidenze di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, non sono cumulabili col trattamento previsto dall' del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-29;488#art-5

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