Art. 2
In vigore dal 11 giu 1946
Il miglioramento economico derivante dalla prima applicazione della maggiore aliquota di carovita prevista dal precedente articolo - prescindendo peraltro dalle variazioni dell'indennità di carovita derivanti dall'applicazione dell' del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 - comporta riassorbimento dell'assegno personale attribuito ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-29;488#art-2