Legge sull'emigrazione›Capo III
Art. 25
In vigore dal 11 dic 1919
Nè il vettore nè il suo rappresentante possono dare biglietti d'imbarco agli emigranti italiani, se questi non presentano il passaporto.
Agli emigranti favoriti, arruolati o spontanei, che abbiano stipulato il trasporto fuori della sede del vettore, il vettore, o il suo rappresentante sono tenuti a dare il biglietto d'imbarco, il quale non potrà sostituirsi con altro documento, prima che l'emigrante abbia lasciato la propria dimora per recarsi al porto di partenza.
È vietato a chicchessia, tranne i vettori autorizzati dal Commissariato, di rilasciare ordini perché gli emigranti siano forniti di biglietti ferroviari nel paese di destinazione, eccettuato il caso che i biglietti medesimi siano gratuiti e da consegnarsi all'emigrante nel momento e nel luogo dello sbarco.
Il biglietto d'imbarco per gli emigranti, considerati tali a norma dell', è esente da ogni tassa di registro e bollo.
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