Art. 25
Legge sull'emigrazioneCapo III

Art. 25

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In vigore dal 11 dic 1919
Nè il vettore nè il suo rappresentante possono dare biglietti d'imbarco agli emigranti italiani, se questi non presentano il passaporto. Agli emigranti favoriti, arruolati o spontanei, che abbiano stipulato il trasporto fuori della sede del vettore, il vettore, o il suo rappresentante sono tenuti a dare il biglietto d'imbarco, il quale non potrà sostituirsi con altro documento, prima che l'emigrante abbia lasciato la propria dimora per recarsi al porto di partenza. È vietato a chicchessia, tranne i vettori autorizzati dal Commissariato, di rilasciare ordini perché gli emigranti siano forniti di biglietti ferroviari nel paese di destinazione, eccettuato il caso che i biglietti medesimi siano gratuiti e da consegnarsi all'emigrante nel momento e nel luogo dello sbarco. Il biglietto d'imbarco per gli emigranti, considerati tali a norma dell', è esente da ogni tassa di registro e bollo.
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