Legge sull'emigrazione›Capo III
Art. 22
In vigore dal 11 dic 1919
Il vettore nazionale d'emigranti può, con lettera diretta al Commissariato, nominare rappresentanti propri, assumendo la responsabilità civile di ogni loro atto in materia di emigrazione.
È altresì responsabile del fatto dei suoi dipendenti, come degli altri vettori e di ogni altra persona cui egli affidasse, sia pure con l'intesa o col consenso dell'emigrante, tutto il trasporto o parte di esso. Ogni patto, che escluda o limiti tale responsabilità, è nullo, quand'anche vi corrisponda un diminuzione del nolo.
La nomina di un rappresentante è sottoposta all'assenso del Commissariato, che, sentito il prefetto competente, può negarlo o revocarlo.
I rappresentanti devono essere cittadini italiani, e non possono delegare ad altri il loro mandato.
Possono diversi vettori, previo accordo da comunicarsi al Commissariato, nominare uno stesso rappresentante.
È vietato a un rappresentante di procurare imbarco ad emigranti su piroscafi che non siano quelli del proprio mandante, o dei propri mandanti.
È data facoltà al Commissariato generale dell'emigrazione, sia nella patente sia successivamente, sentito il Comitato permanente, di autorizzare, con le condizioni da esso stabilite, la nomina di rappresentanti anche da parte di vettori stranieri.
Storico versioni
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