Legge sull'emigrazione›Capo III
Art. 24
In vigore dal 11 dic 1919
Il Commissariato generale dell'emigrazione, con le condizioni indicate in una speciale licenza, potrà permettere, che un privato, per conto proprio o per un'impresa coloniale consentita dalle leggi del paese in cui deve compirsi, proceda all'arruolamento di lavoratori nel Regno per lavori da eseguirsi in paesi contemplati dall', purchè il privato, ove si tratti di emigrazione nei paesi contemplati dall', si valga, per il trasporto, dell'opera d'un vettore patentato e questi paghi la tassa prescritta dall'.
Trattandosi di viaggi a regioni poco o nulla frequentate dagli emigranti italiani, potrà essere permesso, sotto l'osservanza di determinate condizioni, che il trasporto sia fatto anche da un armatore non avente la qualità di vettore di emigranti.
La licenza è sottoposta alla tassa di lire venti da attribuirsi integralmente al Fondo per l'emigrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205#art-lse-24