Legge sull'emigrazioneCapo III

Art. 23

In vigore dal 14 gen 1950
Ogni provvedimento di assenso da parte del Ministero degli affari esteri alle proposte di vettori per nomina di rappresentanti sarà sottoposta al pagamento di una tassa di L. 1000 da corrispondersi dal vettore per ogni concessione di rappresentanza.

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urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205#art-lse-23

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