Legge sull'emigrazione›Capo III
Art. 18
In vigore dal 14 gen 1950
Nessuno può arrolare o accaparrare emigranti, promettere o vendere biglietti d'imbarco, se non ha ottenuto dal Commissariato la patente di vettore di emigranti, più una speciale licenza dello stesso Commissariato, subordinata ad opportune garanzie, quando trattasi di emigranti con viaggio gratuito o sussidiato, o in qualsiasi modo favoriti o arrolati.
Possono ottenere la patente, quando dispongano di piroscafi nelle condizioni stabilite dal regolamento, le compagnie nazionali di navigazione, gli armatori ed i noleggiatori nazionali, sia individualmente sia in consorzio.
La patente può altresì essere concessa alle compagnie forestiere di navigazione, riconosciute nel Regno secondo gli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio, ed agli armatori e noleggiatori stranieri, quando dispongano di piroscafi nelle condizioni stabilite dal regolamento.
Alle compagnie, agli armatori e noleggiatori stranieri la patente può essere conferita soltanto quando essi nominino come loro mandatario un cittadino italiano, domiciliato nel Regno, ovvero una ditta italiana legalmente costituita, e si sottomettano, per tutto ciò che si riferisce alle operazioni d'emigrazione e agli atti che ne conseguono, a tutte le leggi e regolamenti del Regno ed alle condizioni che potranno essere stabilite dal Commissariato generale dell'emigrazione nella patente di vettore.
La patente è valida, per un anno, soggetta, di volta in volta, ad una tassa di concessione di L. 120.000 per ogni piroscafo iscritto e vincolata ad una cauzione non inferiore a L. 60.000 di rendita in titoli dello Stato che verrà fissata dal Ministero degli affari esteri, secondo l'importanza delle operazioni.
La richiesta della patente implica accettazione di tutti gli obblighi derivanti al vettore dalle disposizioni vigenti in materia di emigrazione.
Il ministro degli affari esteri, udito il Consiglio superiore dell'emigrazione, può, con suo decreto motivato, negare, limitare o ritirare la patente.
La cauzione sta a garanzia in primo luogo dell'adempimento di tutte le obbligazioni del vettore e del suo rappresentante verso l'emigrante o chi per esso; e, in secondo luogo, del pagamento delle pene pecuniarie, in cui il vettore o il suo rappresentante possano incorrere in forza della presente legge. La cauzione dovrà essere reintegrata ogni qualvolta abbia subito diminuzione, sotto pena di decadenza dalla patente; e sarà restituita, salvo il caso di giudizio pendente, sei mesi dopo che il vettore avrà cessato d'esser tale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205#art-lse-18