Legge sull'emigrazione›Capo III
Art. 30
In vigore dal 11 dic 1919
Il vettore, nonostante qualunque convenzione contraria, sarà tenuto (sempre che il piroscafo tocchi, nel viaggio di ritorno, un porto italiano) a trasportare, per il prezzo che sarà stabilito con decreto del commissario generale, compreso il vitto, gli indigenti italiani che, per qualsiasi motivo, rimpatrino per disposizione e con richiesta di un Regio agente diplomatico o consolare, in numero di dieci (posti interi) per i piroscafi che hanno meno di mille tonnellate di stazza, con l'aumento di uno ogni duecento tonnellate o frazione di duecento tonnellate al disopra delle mille, fino al numero di trenta. I fanciulli d'età superiore ai tre ed inferiore ai dodici anni pagheranno metà quota; nulla quelli sotto i tre anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205#art-lse-30