Legge sull'emigrazione›Capo III
Art. 30
30 / 72In vigore dal 11 dic 1919
Il vettore, nonostante qualunque convenzione contraria, sarà tenuto (sempre che il piroscafo tocchi, nel viaggio di ritorno, un porto italiano) a trasportare, per il prezzo che sarà stabilito con decreto del commissario generale, compreso il vitto, gli indigenti italiani che, per qualsiasi motivo, rimpatrino per disposizione e con richiesta di un Regio agente diplomatico o consolare, in numero di dieci (posti interi) per i piroscafi che hanno meno di mille tonnellate di stazza, con l'aumento di uno ogni duecento tonnellate o frazione di duecento tonnellate al disopra delle mille, fino al numero di trenta. I fanciulli d'età superiore ai tre ed inferiore ai dodici anni pagheranno metà quota; nulla quelli sotto i tre anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205#art-lse-30