Legge sull'emigrazione›Capo III
Art. 34
In vigore dal 11 dic 1919
Il vitto e l'alloggio dell'emigrante munito di biglietto di terza classe, giunto al porto d'imbarco, sono a carico del vettore dal mezzodì del giorno anteriore a quello stabilito per la partenza nel biglietto, fino al giorno in cui la partenza avvenga, qualunque sia la causa del ritardo.
L'emigrante fornito di biglietto di terza classe, al quale sia annunziato il ritardo quando già fu fornito di biglietto, e non abbia ancora lasciato il proprio domicilio, avrà diritto a un'indennità di due lire al giorno se ha fissato il posto intero, e in proporzione se ha fissato il mezzo posto o un quarto di posto, fino a tutta l'antivigilia del giorno in cui avvenga la partenza.
Se il ritardo superi i dieci giorni, l'emigrante potrà rinunziare al viaggio, ricuperare il nolo se lo pagò, e chiedere all'ispettore dell'emigrazione competente il risarcimento dei danni ove ne sia il caso.
Se l'emigrante dovesse far sosta, per fatto della nave o per ragione di quarantena, in un porto intermedio del viaggio, le spese di vitto, e, se occorre, di alloggio saranno sopportate dal vettore; il quale, in caso di naufragio o di inabilità del piroscafo a proseguire o di fermata, dovuta ad avaria, che ecceda i quindici giorni, sarà tenuto a mandare altro piroscafo adatto a ricevere gli emigranti e a trasportarli a destinazione. In caso contrario il ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio superiore della emigrazione, si varrà della cauzione per provvedere.
È nullo il patto per cui l'emigrante rinunzi alle indennità stabilite dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205#art-lse-34