Legge sull'emigrazioneCapo IV

Art. 36

In vigore dal 11 dic 1919
Gli emigranti non compresi nell' che, a scopo di lavoro, si recano per ferrovia all'estero, fruiranno di speciali facilitazioni di viaggio sulle ferrovie italiane e di quelle che eventualmente fossero concordate con le Amministrazioni estere, purchè si facciano rilasciare alla stazione di partenza, contemporaneamente al biglietto di viaggio, una tessera della validità di un anno e del valore di una lira. Con decreto reale, promosso dal ministro competente d'accordo con quello degli esteri, saranno stabilite le facilitazioni ferroviarie, alle quali l'emigrante avrà diritto, e determinate le norme di tali concessioni. È data facoltà al ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio superiore della emigrazione, di provvedere, con speciali disposizioni, alla tutela dell'emigrazione che si effettuasse per via di mare verso paesi non transoceanici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205#art-lse-36

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo