Legge sull'emigrazione›Capo III
Art. 33
In vigore dal 11 dic 1919
È vietato al vettore, o a chi lo rappresenta, di percepire compensi di qualsiasi specie dall'emigrante, oltre il nolo.
L'emigrante avrà diritto alla restituzione del doppio di quanto avesse pagato indebitamente, oltre all'eventuale risarcimento dei danni.
Il nolo, che già fosse stato pagato in tutto o in parte dall'emigrante per sè e per la propria famiglia, sarà ad esso restituito, se egli non possa partire per malattia accertata, che colpisca lui o persona della sua famiglia che con lui conviva e con lui debba viaggiare; oppure per ritardo ferroviario o per caso, anche fortuito, riferibile al vettore o alla nave.
Se si tratti d'emigrazione in qualsiasi modo favorita o arruolata e l'emigrante debba, per gli stessi motivi o perché rifiutato da chi ne commise al vettore l'arruolamento, o perché respinto dalla Commissione di visita, fare ritorno dal porto d'imbarco al Comune di sua residenza, o alla frontiera se straniero, vanno a carico del vettore le spese di ricovero, di sussistenza e di viaggio delle persone, come le spese di trasporto dei bagagli, salvo in ogni caso all'emigrante il diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
Quando poi, per qualunque altra ragione, prima della partenza della nave, l'emigrante rescinda il contratto, ferme restando le disposizioni dall'art. 583, n. 2 del Codice di commercio, egli avrà diritto alla restituzione di metà del prezzo del nolo, oltre le spese di vitto per la presunta durata del viaggio, ove queste siano comprese nel nolo.
Se infine l'emigrante, a qualunque categoria appartenga, abbia perduto l'imbarco per ritardo d'un treno, anche dovuto a forza maggiore, le Amministrazioni ferroviarie saranno tenute a riportarlo gratuitamente col suo bagaglio alla stazione di provenienza, o alla stazione di confine se l'emigrante è straniero, quando egli stesso ne faccia domanda all'ispettore d'emigrazione, e questo gli rilasci una richiesta di viaggio motivata, da presentarsi dentro ventiquattro ore alla stazione di partenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205#art-lse-33