Norme impianti tecnici edifici pregevoli›Capo VI
Art. 33
Vigilanza sugli apparecchi locali di riscaldamento
In vigore dal 27 gen 1943
Gli apparecchi locali di riscaldamento, collocati a norma dell' sono soggetti per tutto il periodo del loro funzionamento ad una rigorosa sorveglianza da parte del personale dirigente e di custodia.
Nelle ore notturne ed in tutto il periodo in cui gli ambienti restino abbandonati, gli apparecchi locali a combustione debbono essere completamente spenti e vuotati. Per gli apparecchi elettrici di riscaldamento occorre accertare che gli interruttori locali e principali corrispondenti siano in posizione di apertura del circuito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-11-07;1564#art-nit-33