Norme impianti tecnici edifici pregevoli›Capo VI
Art. 29
Organi tecnici
In vigore dal 27 gen 1943
I progetti tecnici per la costruzione dei nuovi edifici indicati nell' e quelli relativi all'esecuzione o modificazione degli impianti previsti nei precedenti capi sono sottoposti alla preventiva approvazione dei competenti organi tecnici delle amministrazioni pubbliche interessate.
Agli organi predetti spetta di consentire nei singoli casi le deroghe previste nelle precedenti norme e di eseguire il collaudo dei nuovi edifici e degli impianti con le modalità stabilite dalle rispettive amministrazioni, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche.
Per l'esame dei progetti e per le visite di controllo agli edifici ed agli impianti è richiesta la collaborazione del competente comando dei Vigili del fuoco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-11-07;1564#art-nit-29