Norme impianti tecnici edifici pregevoli›Capo VI
Art. 31
Controllo degli impianti di riscaldamento
In vigore dal 27 gen 1943
Gli apparecchi centrali di produzione del calore qualunque ne sia la potenza, debbono rispondere a tutte le norme vigenti in materia ed essere annualmente sottoposti a controlli da parte dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-11-07;1564#art-nit-31