Norme impianti tecnici edifici pregevoli›Capo V
Art. 28
Misure contro eventuali perdite d'acqua
In vigore dal 27 gen 1943
I locali adibiti a cucine o gabinetti ed ogni altro locale dove siano collocate fontane, rubinetti o bocche di attingimento non debbono di regola risultare attigui o sovrapposti a quelli in cui siano conservati affreschi, mosaici, quadri, arazzi od altre cose facilmente alterabili con l'umidità.
È vietata la collocazione di cassoni, serbatoi od altri organi analoghi in posizione tale che eventuali perdite possano recar danno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-11-07;1564#art-nit-28