Norme impianti tecnici edifici pregevoliCapo V

Art. 28

Misure contro eventuali perdite d'acqua

In vigore dal 27 gen 1943
I locali adibiti a cucine o gabinetti ed ogni altro locale dove siano collocate fontane, rubinetti o bocche di attingimento non debbono di regola risultare attigui o sovrapposti a quelli in cui siano conservati affreschi, mosaici, quadri, arazzi od altre cose facilmente alterabili con l'umidità. È vietata la collocazione di cassoni, serbatoi od altri organi analoghi in posizione tale che eventuali perdite possano recar danno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-11-07;1564#art-nit-28

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Misure contro eventuali perdite d'acqua (Art. 28 Approvazione delle norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale.) — Testo vigente | Portale Normativo