Art. 28 · Misure contro eventuali perdite d'acqua
Norme impianti tecnici edifici pregevoliCapo V

Art. 28

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Misure contro eventuali perdite d'acqua

In vigore dal 27 gen 1943
I locali adibiti a cucine o gabinetti ed ogni altro locale dove siano collocate fontane, rubinetti o bocche di attingimento non debbono di regola risultare attigui o sovrapposti a quelli in cui siano conservati affreschi, mosaici, quadri, arazzi od altre cose facilmente alterabili con l'umidità. È vietata la collocazione di cassoni, serbatoi od altri organi analoghi in posizione tale che eventuali perdite possano recar danno.
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